Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica. Esso è composto essenzialmente da:
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.
Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.
I vantaggi possono riassumersi in:
Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).
Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25°C e radiazione pari a 1.000 W/m2).
I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc.) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
Le condizioni ottimali in Italia sono:
Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 - 10 mq per kW di potenza nominale installata.
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:
È opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh. Sul sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png è riportata la mappa della radiazione solare annuale sul territorio Italiano.
Lo schema di connessione dell’impianto alla rete è definito dal gestore di rete a cui l’impianto deve essere connesso. È necessario pertanto fare riferimento alle norme tecniche rese disponibili dal gestore di rete locale (ad es. per la rete di ENEL Distribuzione le DK 5940 per gli impianti da connettere alla rete in BT, le DK 5740 per gli impianti in MT). Inoltre è possibile consultare la norma CEI 11-20 per la connessione in rete degli impianti di produzione collegati alle reti BT e MT.
Valori orientativi di costo dell’impianto vanno da 7.000 €/ kWp per gli impianti di piccola taglia a poco meno di 5.000 €/kWp per impianti di grosse dimensioni. Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l'1% del costo dell’impianto.
Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori oltre i 20 anni.
Il soggetto responsabile che intende realizzare l’impianto fotovoltaico inoltra al gestore di rete locale richiesta di connessione alla rete (a seconda dell’ubicazione degli impianti Enel Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.).
Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di Enel Distribuzione, le informazioni per la domanda di connessione e scambio possono essere reperite al seguente indirizzo web: http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/
La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: “Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.
I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all’effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base del rendimento dell’impianto. Esistono specifici software che permettono di eseguire tale calcolo.
Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.000 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.
Sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza di esercizio UTF gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (legge 133/99). Nel caso in cui l’impianto ricada in territori montani, sono soggetti a tale obbligo solo gli impianti di potenza superiore a 30 kW.
Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende l’erogazione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni.
L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a.
I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti ministeriali sono pubblicati sul sito www.gsel.it.
L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
In prima approssimazione si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d’installazione e dall’orientamento), il costo per kW dell’investimento (dipendente dalla taglia dell’impianto), la valorizzazione dell’energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell’energia utilizzata) e l’eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell’energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all’art. 7 del DM 19 febbraio 2007).
Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto ed all’eventuale installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica.
Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.
Il mercato vincolato comprende tutti i clienti che possono stipulare contratti di fornitura elettrica esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell’area territoriale in cui detto cliente è localizzato.
Diversamente, fanno parte del mercato libero i clienti che hanno la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero, senza dipendere dal distributore alla cui rete elettrica sono allacciati. Dal 1 luglio 2004 è idoneo qualsiasi cliente diverso dal cliente domestico.
Si precisa tuttavia che dal 1 luglio 2007 anche i clienti domestici potranno accedere al mercato libero.
Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto fotovoltaico.
Tale servizio consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete dall’utenza connessa a tale impianto.
È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.
Il GSE rende nota sul proprio sito www.gsel.it, la potenza nominale cumulata degli impianti in esercizio che hanno ottenuto le tariffe incentivanti nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito del DM 19 febbraio 2007.
Sì. L’ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.
Si.
Tra i compiti del GSE non rientra nessuno di quelli indicati. Tuttavia si potrà fare riferimento alle Associazioni di categoria o anche al sito web di ISES Italia (www.isesitalia.it), sezione italiana della International Solar Energy Society.
Il GSE effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi abilitati, per appurare la conformità delle opere ai progetti e la veridicità dei dati trasmessi dai soggetti responsabili.
Si.
Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto.
Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal relativo contratto di locazione.
No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999.
Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 9 del DM 19 febbraio 2007.
E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata.
Invece, per gli impianti incentivati collegati alla rete l’energia in eccesso rispetto ai consumi può:
E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.
No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
La materia è regolata da Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non sono a carico del GSE.
Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.
È l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell’impianto. In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:
Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile deve richiedere al gestore di rete locale della rete elettrica il codice che intende utilizzare per la trasmissione delle misure.
I principali gestori di rete locali hanno garantito la disponibilità ad utilizzare il codice POD (Point of Delivery), introdotto dalla delibera AEEG 293/05.
Si riporta di seguito un esempio di codice POD:
IT 123 E 12345678 K
costituito da:
codice paese: sigla obbligatoria ´IT´ per ITALIA
codice distributore: codice progressivo numerico di 3 cifre che garantisce l´univocità del distributore assegnato da Terna a ciascun distributore
codice tipologia di servizio: sigla obbligatoria ´E´ per ENERGIA ELETTRICA
codice numerico: codice numerico (preferibilmente progressivo) di 8 cifre che garantisce l´univocità del punto di prelievo
chiave di controllo: opzionale.
Nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del gestore di rete locale o di altro soggetto abilitato/incaricato per il servizio di misura, sarà lo stesso a comunicare le letture.
In caso in cui il soggetto responsabile si occupi direttamente del servizio di misura, le letture saranno comunicate attraverso il portale web messo a disposizione dal GSE, accedendo con User ID e Password fornite a valle della comunicazione di inizio lavori.
Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.
Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello d’invio delle misure da parte del soggetto competente (soggetto responsabile o gestore di rete).
A mezzo raccomandata. Le nuove coordinate bancarie vengono tenute in considerazione a partire dal mese successivo a quello di arrivo della comunicazione al GSE.
Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile. Soltanto nel caso di cessione del credito le coordinate bancarie devono essere quelle del cessionario.
Si.
La cessione del credito deve essere notificata al GSE a mezzo ufficiale giudiziario.
La procedura prevede che l’atto di cessione dei crediti (ed eventualmente la sua revoca) ovvero il mandato irrevocabile all’incasso, presenti:
La comunicazione di cessione del credito può avvenire mediante una procedura semplificata nel caso in cui il soggetto cessionario sia un primario Istituto bancario che abbia sottoscritto con il GSE apposito accordo quadro.
Si intende la modalità con cui il soggetto responsabile decide di ricevere le informazioni relative ai pagamenti effettuati.
La scelta viene fatta in sede di compilazione della scheda anagrafica e può essere:
Al momento non viene inviata nessuna mail di avviso, sarà prevista in futuro l’attivazione di tale procedura.
Il gestore non può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni. Poiché l’incentivazione è in conto energia l’impianto ha diritto alla tariffa incentivante per un massimo di 20 anni solo a fronte dell’energia effettivamente prodotta.
Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo le opzioni 1. e 2.
Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata la totale energia prodotta.
La cessione in rete dell’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili a prezzo amministrato è regolata dalla Delibera AEEG n. 34/2005 (http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm).
I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica l’ultimo giorno feriale di ogni mese sul proprio sito internet (http://www.acquirenteunico.it); i prezzi sono riportati nella prima colonna del documento (indicata come “Comma 30.1 a)”) e sono relativi al mese precedente a quello della pubblicazione.
I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma il produttore può optare per un prezzo unico all’atto della stipula della convenzione con il distributore.
Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai primi due milioni di kWh annui prodotti sono garantiti i seguenti prezzi minimi:
Tali prezzi minimi, riferiti all’anno 2007, sono aggiornati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas su base annuale, applicando ai valori in vigore nell’anno solare precedente il quaranta percento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’ISTAT.
No.
Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar modo dall’applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa.
Si segnala comunque che si è in attesa di un pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità di tassazione di tali contributi.
Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
Possono beneficiare dell’incentivazione:
che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.
No, i soggetti responsabili idonei ma non ammessi dovranno ripresentare richiesta secondo quanto previsto nel DM 19 febbraio 2007 senza che venga riconosciuta loro alcuna priorità.
Si, sono previsti incentivi purché gli impianti siano stati realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006 e purché non beneficino o non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti.
I soggetti responsabili di tali impianti devono inoltrare la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera AEEG n.90/07 (13 aprile 2007) pena la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. La tariffa applicata è quella prevista dall’articolo 6 del DM 19 febbraio 2007 per gli impianti entrati in esercizio nel 2007.
No, poiché non sono realizzati nel rispetto dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006.
Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica.
Per tutte le taglie, i valori delle tariffe sono riferiti ad impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 13 aprile 2007 (data di emanazione della Delibera AEEG n.90/07, prevista dal DM 19 febbraio 2007) ed il 31 dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono decurtate del 2% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2008, con arrotondamento alla terza cifra decimale.
Le tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite ad unità immobiliari di edifici (ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 192/05) è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell’energia.
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all’emanazione della Delibera AEEG n. 90/07:
Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal DM 19 febbraio 2007 anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1 Ottobre 2005 e l’entrata in vigore della Delibera AEEG n.90/07, sempre ché tali impianti:
In tal caso, la richiesta di concessione della tariffa deve pervenire entro 90 giorni dall’emanazione della Delibera AEEG n. 90/07, pena la decadenza dal diritto alla richiesta dell’incentivazione. Le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal DM 19 febbraio 2007.
No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kW.
Il DM 19 febbraio 2007 prevede le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:
Impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione nelle tipologie elencate nella seguente tabella (Allegato 2 del DM 19 febbraio 2007) |
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Impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione secondo le tipologie indicate nella seguente tabella (Allegato 3 del DM 19 febbraio 2007) |
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Impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse da quanto sopra indicato, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. |
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.
L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli impianti è di 1.200 MW. In aggiunta a tale potenza, hanno diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).
Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la potenza nominale cumulata degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, fino alla data in cui si raggiungono i 1200 MW previsti dal DM 19 febbraio 2007, a partire dalla quale avranno comunque diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti (e, se del caso, del premio aggiuntivo) tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo di investimento per la realizzazione dell’impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010.
Per tutti gli impianti, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione.
A valle della valutazione della documentazione per la richiesta di concessione dell’incentivo (o del premio aggiuntivo), il GSE invia direttamente al soggetto responsabile la lettera di avvio all’incentivazione o di riconoscimento del premio per poter formalizzare la convenzione tramite portale web.
Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie della convenzione (o dell’addendum alla convenzione) – disponibile nella sezione del portale web ad accesso controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia al soggetto responsabile.
A conclusione della procedura di stipula, gli originali della convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l’originale a firma del solo GSE rimane in possesso del soggetto responsabile, mentre l’originale a firma del solo soggetto responsabile rimane in possesso del GSE.
Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti può richiedere il trasferimento di titolarità della convenzione stipulata con il GSE utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.gsel.it.
In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della convenzione gli eredi dovranno utilizzare apposito modulo.
Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella comunicazione scritta di accettazione da parte del GSE.
Il premio legato all’uso efficiente dell’energia consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, dove con il termine edifico si intende (articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 192/2005) “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti”.
Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare (v. D. Lgs n. 192/05) che riporti anche l’indicazione dei possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui interventi, fra quelli indicati nella certificazione, che conseguano - al netto dei miglioramenti derivati dall’installazione dell’impianto fotovoltaico - una riduzione certificata di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica rispetto allo stesso indice individuato nella certificazione energetica stessa. L’esecuzione degli interventi ed il conseguimento della riduzione debbono essere certificati tramite la produzione di una nuova certificazione energetica.
In mancanza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (di cui all’articolo 6, comma 9 del D. Lgs. n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni) l’attestato di certificazione energetica è sostituito dalla qualificazione energetica (prevista dal medesimo Decreto Legislativo).
L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano un’ulteriore riduzione certificata di almeno il 10% del fabbisogno di energia di calcolo dell’edificio o unità immobiliare rispetto al fabbisogno medesimo prima dei nuovi interventi, rinnova il diritto al premio.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa, pari alla metà della percentuale di riduzione conseguita e certificata del fabbisogno di energia (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale).
Il premio compete altresì, nella misura del 30% della tariffa incentivante, agli impianti operanti in regime di scambio sul posto che alimentano, anche parzialmente, utenze all’interno o asservite a unità immobiliari o edifici completati successivamente dall’entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 ed aventi, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadro di superficie utile inferiore di almeno il 50% rispetto a quanto indicato nell’allegato C del D. Lgs. n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni.
In tutti i casi, il premio non può mai superare il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Si segnala, infine, che gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a seguito di potenziamento non possono accedere al premio.
Il premio è riconosciuto a decorrere dell’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda e viene erogato per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
La cessione congiunta comporta la cessione contestuale del diritto alla tariffa maggiorata per il periodo di incentivazione residuo rispetto ai 20 anni complessivi previsti.
L’iter generale da seguire per accedere all’incentivazione è il seguente:
Per le attività correlate alla richiesta di concessione della tariffa al GSE, il Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi preventivamente sull’apposito portale predisposto dal GSE stesso.
Il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.a. è individuato dal DM 19 febbraio 2007 quale “soggetto attuatore”, unico a livello nazionale, cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l’incentivazione.
La documentazione, in plico sigillato riportante l’intestazione “GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi dei DM 19 febbraio 2007”, deve essere inoltrata al GSE, nella sede di Viale M.llo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con Avviso di Ricevimento (A.R.) o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria oppure tramite corriere oppure consegnata a mano. Si evidenzia che, ai fini dell’accettazione della richiesta di concessione delle tariffe incentivanti, farà fede, in ogni caso, la data di protocollo in ingresso apposta sulla documentazione dall’Ufficio Protocollo del GSE (coincidente con la data di avviso di ricevimento nel caso di inoltro con raccomandata A.R.. Qualora sia consegnata a mano, il GSE, su richiesta dell’incaricato, potrà rilasciare fotocopia del frontespizio del plico con la data di protocollo in ingresso).
Sì, è disponibile nell’area “Fotovoltaico” del sito internet del GSE il fac-simile di richiesta di accesso alle tariffe incentivanti. Il fac-simile sarà a breve disponibile sul sito www.gsel.it.
Non è necessario.
La “denominazione dell’impianto” è il nome che il soggetto responsabile attribuisce all’impianto fotovoltaico.
La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale coesistano tutte le seguenti condizioni:
Prima della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il soggetto responsabile si iscrive al portale web del GSE ed ottiene le credenziali (User ID e Password) necessarie ad accedere alla sezione web personalizzata e ad inserire i propri dati.
Secondo quanto indicato nell’allegato 4 del DM 19 febbraio 2007 alla domanda occorre allegare i seguenti documenti (fatte salve integrazioni nella delibera di prossima emanazione):
Non è necessario.
Non è richiesto.
Non è richiesto.
Non è richiesto.
Sì, è possibile avvalersi di un referente tecnico, delegandolo espressamente.
Per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata, è necessario utilizzare il fac-simile che sarà disponibile sul sito www.gsel.it nella sezione “Nuovo Conto Energia”.
A norma del DPR 445/00, l’autenticità di una istanza da produrre ai gestori di pubblico servizio, è garantita mediante la presentazione della istanza unitamente a fotocopia, non autenticata, del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso invece di richiesta presentata a gestore di pubblico servizio, al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.
Nella dichiarazione dovranno essere attestati:
Non è richiesto.